La birra artigianale diventa legge: ecco il testo definitivo 7 luglio 2016
Per la birra artigianale è una svolta storica: il Senato ha approvato il Collegato agricoltura (7 luglio 2016), contenuto nel DDL S 1328-B (Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione, competitività per l’agroalimentare) stabilendo che “si definisce birra artigianale la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e micro filtrazione”.
La riscossa dei piccoli birrifici
Una definizione ad hoc ulteriormente particolareggiata nell’articolo 35 dove si specifica che “per piccolo birrificio indipendente si intende un birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e la cui produzione annua non superi 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi”. Il traguardo è significativo per il settore: fino a ieri la legislazione italiana non faceva differenza tra micro birrifici e grandi impianti industriali, nemmeno per i livelli di imposizione fiscale o per la complessità degli adempimenti.
L’identikit della birra artigianale, ecco cosa cambia.
Processo produttivo
Il processo produttivo fa la differenza: nella birra artigianale conta l’apporto umano e si escludono passaggi “industriali” come la pastorizzazione e la micro filtrazione che alterano il prodotto impoverendolo delle sue proprietà organolettiche e nutrizionali. “In questo senso – spiega Collesi – la qualifica di birra artigianale si prepara a diventare un brand sinonimo di qualità, in virtù non solo delle materie prime ma anche, e soprattutto, del metodo di lavorazione”.
Indicazione in etichetta
Per una distorsione normativa l’indicazione in etichetta era regolamentata in base alle disposizioni della Legge quadro 443/1985 per l’artigianato, che si limita a definire l’impresa secondo il criterio delle dimensioni, trascurando fattori essenziali come qualità degli ingredienti e metodi di lavorazione. “Questo ha creato spesso confusione e penalizzato fortemente le aziende, generando molte contraddizioni”, aggiunge Collesi. Le denominazioni erano finora attribuibili solo a seconda del grado plato (ovvero del contenuto zuccherino del mosto). Si distingueva il prodotto in birra, birra analcolica, birra leggera (o light), birra doppio malto e birra speciale. Nessun riferimento ad altre tipologie commercialmente diffuse (come “Lager”, “Ale” o “Stout”).
Provenienza delle materie prime
La nuova legge non adotta criteri specifici per le materie prime, per cui non si può subordinare l’artigianalità della birra all’italianità del luppolo, ma accoglie la sollecitazione dell’onorevole Chiara Gagnarli a incentivarne le colture. La sua produzione sul territorio nazionale infatti non è ancora sufficiente a soddisfare tutti i birrifici. Spetta al ministero per le Politiche agricole favorire, compatibilmente con la normativa europea, il miglioramento delle condizioni di produzione, trasformazione e commercializzazione del luppolo e dei suoi derivati”.
In futuro meno adempimenti e riduzione delle accise
“Crediamo che questo sia un inizio per porre maggiore attenzione a un settore che è cresciuto finora da solo e che questa definizione rappresenti un passo in avanti anche per nuove future disposizioni, come la semplificazione degli adempimenti e la riduzione delle accise a carico dei micro birrifici”, dichiara Chiara Gagnarli . “Proporremo nuovi provvedimenti nella prossima legge di stabilità. Del resto si tratta di passaggi che, come la definizione di birrifici indipendenti, sono già stati previsti dalla direttiva europea CE 92/83/CEE”.