Statuto

Associazione Culturale “Dioniso”

 

Art. 1 – E’ costituita una Associazione denominata “Dioniso”

Art. 2 – La Associazione ha sede legale a Palermo in via  della Libertà n.92

Art. 3 – La durata della Associazione è a tempo indeterminato.

Obiettivi e Strumenti

Art. 4 – Dioniso è un laboratorio per arricchire la cultura degli Associati, per promuovere  il sapere e la consapevolezza di una cittadinanza sull’importanza del “bene pubblico” fruibile da tutti come modello di un agire comunicativo.

Stimola lo scambio di saperi, utilizzando anche le nuove tecnologie, organizzando dibattiti, seminari e discussioni in rete con accademici, professionisti, giornalisti, cittadini attivi, associazioni.

Stimola gli Associati a darsi da fare per la propria comunità e per il proprio Territorio.

Promuove la conoscenza e la salvaguardia del Territorio e delle sue caratteristiche storiche e culturali.

Promuove, organizza, gestisce, partecipa ad attività educative, anche nel campo della scuola e dell’università, attraverso progetti di ricerca, coordinamento, formazione ed aggiornamento con iniziative, anche economiche, che ritenga utili al raggiungimento del proprio fine sociale

Promuove la conoscenza e la fruizione dei prodotti del territorio anche attraverso l’organizzazione di iniziative turistiche.

Promuove il cibo, il vino, la birra, i distillati come operatori psichici e culturali, matrici di significazione, come sistemi simbolici capaci di organizzare rapporti, reciprocità, relazioni, storie.

Promuove sperimentazioni sul campo, realizzando innovativi percorsi culturali tesi a promuovere tra i cittadini, i giovani in primis, la consapevo- lezza di quanto sia importante un loro maggiore coinvolgimento nella vita

pubblica cittadina.

Promuove fondazioni, centri studi, iniziative editoriali e promozionali, spettacoli, rassegne, saggi, seminari, convegni, munendosi di tutti i mezzi necessari e adottando tutte le necessarie opzioni per intraprendere tutte quelle attività che non contrastino con la sua natura associativa.
Può affiliare produttori ed operatori di vari settori,
Può gestire sedi sociali in Italia e all’estero.
Può costituire gruppi di lavoro interni o associandosi con altre strutture o associazioni per svolgere quelle attività che consentano ai propri associati di apprendere, sviluppare, accrescere e diffondere conoscenze e capacità, Può compiere attività commerciali, direttamente o indirettamente collegate agli scopi dell’associazione ed al loro perseguimento.
Infine promuove il premio “La città dei cittadini”, dedicato alla cultura della cittadinanza, a cadenza biennale.

 

Art. 5 – Le finalità dell’Associazione si possono realizzare con il contributo progettuale e materiale di tutti i soci.

I contributi PROGETTUALI sono: relazioni, riunioni, convegni, pranzi, degustazioni, discussioni e divulgazioni, anche attraverso pubblicazioni, fotografie ed altro, dei vini e dei cibi.

I contributi materiali sono le quote di ammissione e le quote annuali di associazione, nonché eventuali contributi, erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

a)   dalle quote annuali ordinarie stabilite dal Consiglio Direttivo
b)   da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità specifiche
c)    da versamenti volontari degli associati
d)   da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in coincidenza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione
e)   da azioni promozionali e da ogni altra iniziativa consentita dalla legge

 

SOCI

 Art. 6 – Possono far parte dell’Associazione sia le persone fisiche, indipendentemente dal sesso, dalla razza, dalla lingua, dalla religione e dalla cultura, sia le persone giuridiche, con fini non in contrasto con quelli di Dioniso, che presentino domanda di ammissione in quanto accettata.

Nell’ Associazione si distinguono:

a)   I Soci Fondatori

b)   I Soci Ordinari

c)    I Soci Onorari

Sono Soci Fondatori coloro che partecipano all’atto costitutivo. E’ tuttavia facoltà del Consiglio dei Soci Fondatori assimilare altri Soci Fondatori attribuendo loro le medesime prerogative.

Sono Soci Ordinari tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi  a rispettare gli scopi dell’Associazione, vengono chiamati a farne parte dal Consiglio Direttivo. I Soci Ordinari versano annualmente la quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo ed insieme ai Soci Fondatori compongono l’Assemblea generale.

Sono Soci Onorari tutti coloro ai quali viene conferita tale qualifica per particolari benemerenze. La nomina dei Soci onorari compete al Consiglio Direttivo, in subordine al Presidente

 

Art.7 – Ammissione a socio: per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di adesione all’Associazione con l’osservanza delle seguenti modalità:
a)compilare la scheda associativa, indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza
b)dichiarare di attenersi al presente Regolamento ed alle deliberazioni degli organi sociali.
È compito del Consiglio Direttivo (maggioranza semplice) in subordine del presidente, deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.
In caso di non ammissione l’interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni al consiglio Direttivo stesso o al presidente, il quale si pronuncerà in modo definitivo.

 

Art. 8 – I soci hanno diritto a ricevere all’atto dell’ammissione, la tessera sociale di validità un anno, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall’associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle Assemblee.

 

Art. 9 – I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, all’osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, e al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale. Non possono fare attività concorrenziali.

Art. 10 – I soci possono venire espulsi o radiati per i seguenti motivi:
a)quando non ottemperino alle disposizioni del presente Regolamento o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
b)quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
c)quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione, in specie, non possono fare attività concorrenziali.
Le espulsioni e le radiazioni sono decise dall’Assemblea dei Soci Fondatori a maggioranza dei suoi membri.
I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.

 

Organi dell’Associazione

Art. 11 – Sono:

a) l’Assemblea dei Soci

b)il Consiglio dei Soci Fondatori

c) il Consiglio Direttivo

d)il Presidente;

e) il Collegio dei Revisori, quando nominato;

f) il Collegio dei Probiviri, quando nominato

 

 

L’ASSEMBLEA
Art. 12 – L’Assemblea dei soci è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione.
La comunicazione della convocazione deve essere effettuata via lettera, SMS, o e-mail, almeno dieci giorni prima della riunione contenente i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’Assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale Assemblea di seconda convocazione.

Art.13 – L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente (in mancanza, dal consigliere più anziano), almeno una volta all’anno.
Essa è presieduta dal Presidente, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante:
a)approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale; – b)approva il rendiconto economico finanziario annuale consuntivo e preventivo

c)delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale

d)elegge e sfiducia un terzo dei Componenti il Consiglio Direttivo

e)approva le modifiche statutarie, presentate dal presidente o dal consiglio direttivo, o dall’assemblea stessa.
Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee dei soci, sono a disposizione dei soci per la loro consultazione.

Art. 14 – L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse. L’assemblea è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo i casi nei quali il Regolamento preveda espressamente maggioranze diverse.

Art. 15 – Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei presenti. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all’articolo 2352, secondo comma, del codice civile.

 

 

CONSIGLIO DEI SOCI FONDATORI

 

Art. 16 – è composto da coloro che partecipano all’Atto Costitutivo. E’ tuttavia facoltà del Consiglio dei Soci Fondatori assimilare altri Soci Fondatori attribuendo loro le medesime prerogative. Partecipa alle Assemblee dei Soci ed elegge i  due terzi del Consiglio Direttivo.

 

CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 17 – Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre consiglieri e massimo di cinque, un terzo dei quali è eletto dall’Assemblea Ordinaria fra i soci; resta in carica per tre anni ed è rieleggibile.

In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.
Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Presidente e le cariche sociali possono essere elette dall’assemblea.

Art.18 – Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal consigliere più anziano.
Le riunioni sono valide con la presenza di almeno un terzo.
Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.
Il Consiglio Direttivo:

a)   redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei soci;

b)   cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

c)    redige i rendiconti economico finanziari da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

d)   stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;

e)   delibera circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e l’espulsione dei soci;

f)     determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;

g)   svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 19 – Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, la firma sociale e la delega per l’ordinaria amministrazione, è coadiuvato dal tesoriere per le questioni inerenti la spesa. Può avvalersi di collaborazioni esterne.
a) presiede e convoca l’Assemblea Ordinaria e il Consiglio Direttivo;

b) sovrintende alla gestione amministrativa ed economica della

Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al consigliere più anziano.

Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

Detiene un fondo cassa (in accordo con il tesoriere) per correnti o urgenti spese, la cui entità è stabilita dal Consiglio Direttivo.

 

SEGRETARIO E TESORIERE

Art. 20 – Il Segretario e il Tesoriere vengono eletti dal Consiglio Direttivo nella prima seduta fra i suoi membri, restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Il Segretario svolge le seguenti funzioni:
a)redige i programmi annuali e li sottopone al Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere svolge le seguenti funzioni:
a)tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili, ed il registro degli associati, per tali incombenze potrà avvalersi anche dell’ausilio di collaboratori esterni all’Associazione.
Tutte le cariche sono gratuite.
MODIFICHE STATUTARIE

Art. 21 – sono proposte all’Assemblea per l’approvazione a maggioranza qualificata dal presidente e dal consiglio direttivo.

REMUNERAZIONE CARICHE SOCIALI

 

Art. 22 – Tutte le cariche sono gratuite.
Il consiglio direttivo può non essere costituito, sarà l’assemblea a eleggere e dare delega al presidente per le funzioni di ordinaria amministrazione.

PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
Art.23 – Il fondo patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:
a)dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
b)dai contributi annuali e straordinari degli associati;
c)dai contributi (anche pubblici), da erogazioni e lasciti diversi;
d)da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall’Associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale.
Il patrimonio e i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l’esercizio dell’attività sociale.

Art.24 – Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’Associazione non sono rimborsabili in nessun caso.

RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO
Art. 25 – Il rendiconto economico finanziario comprende l’esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all’Assemblea per la sua approvazione entro il trenta aprile dell’anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.

Art.26 – Il rendiconto economico – finanziario regolarmente approvato dall’Assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbali delle Assemblee dei soci, rimane a loro disposizione per le successive consultazioni.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 27 – Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dai due terzi dell’Assemblea.

Art. 28 – In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.
Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzioni dell’Associazione, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI
Art. 29 – Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

Firmano i soci fondatori